Comunicazione della Segreteria UILM su “circolare INPS n. 64 del 13.05.2010”

Disposizioni in materia di accredito di contribuzione figurativa in favore di alcune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/95, con riferimento ai casi di congedo di maternità e paternità.

INPS
Circolare n. 64 del 13.05.2010

SOMMARIO:

1. Premessa.
2. Principi per il calcolo della contribuzione figurativa.
3. Modalità di calcolo
Allegato 1: Esempi di calcolo della contribuzione figurativa

1. Premessa.

Con circolare n. 137 del 21 dicembre 2007 sono state impartite disposizioni relative all’attuazione delle norme contenute nel D.M. 12 luglio 2007 (pubblicato sulla G. U. n. 247 del 23 dicembre 2007). Il citato decreto, attuativo dell’articolo 1, comma 791 della legge 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha previsto l’estensione – per le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, le associate in partecipazione e le libere professioniste iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/95 – delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 22 del Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

La nuova normativa, la cui entrata in vigore decorre dal 7 novembre 2007 –nell’estendere ai committenti ed agli associanti in partecipazione il divieto di adibire al lavoro le collaboratrici a progetto e categorie assimilate nonché le associate in partecipazione, durante i periodi di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001 – prevede tra l’altro che, “per i periodi di astensione da lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa”. Le esercenti attività libero professionale iscritte alla gestione separata possono accedere all’indennità di maternità a condizione che si astengano effettivamente dall’attività lavorativa nei periodi di cui agli artt. 16 e 17, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 151/2001 e che la suddetta astensione dal lavoro sia attestata mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il diritto alla contribuzione figurativa è pertanto previsto per tutti i casi per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, sia nei casi di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato), sia in quelli di congedo di paternità.

Inoltre l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) dispone, relativamente alle sole lavoratrici/lavoratori a progetto e categorie assimilate, che a far data dal 1° gennaio 2007 è corrisposta un’indennità per congedo parentale limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (cfr. Circolare n. 137 del 21 dicembre 2007).
Per tali categorie di iscritti, i periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale, sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione, secondo quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001.

2.Principi per il calcolo della contribuzione figurativa.

Il calcolo della contribuzione figurativa da accreditare va effettuato secondo il principio dettato dall’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, secondo cui il valore dei contributi figurativi dovrà essere calcolato prendendo in esame la retribuzione percepita nello stesso anno solare nel quale è collocato il periodo di astensione o di interdizione dal lavoro da riconoscere al soggetto avente diritto. Qualora nell’anno solare non risulti corrisposta alcuna retribuzione, il valore da accreditare al periodo figurativo sarà calcolato sulle retribuzioni dell’anno solare immediatamente precedente.

Tale principio va tuttavia applicato tenendo in considerazione le regole vigenti per l’accredito contributivo nella gestione separata. A tal proposito va ricordato che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo nella Gestione separata, vige il principio di cassa stabilito dall’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il comma citato dispone infatti che “Il contributo (…) è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell’anno”.

La contribuzione obbligatoria è quindi accreditata mensilmente dall’inizio dell’anno solare cui si riferisce il versamento in favore del lavoratore beneficiario, purché il contributo versato non sia inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito; in tale circostanza i mesi di contribuzione da accreditare sono proporzionalmente ridotti in relazione alla somma versata.

In applicazione del citato articolo 8 verrà perciò accreditato a ciascuno dei mesi riconosciuti figurativamente un valore “retributivo” medio desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nella gestione separata nell’anno solare interessato dall’evento. Nel caso in cui nell’anno solare non risulti corrisposta alcuna retribuzione, il valore “retributivo” deve essere desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nell’anno precedente.
Come sopra ricordato, il reddito preso in considerazione ai fini della contribuzione alla gestione separata è quello annuale valido ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. A tale proposito appare utile evidenziare che il valore da attribuire al periodo figurativo potrà essere correttamente determinato solo quando risulterà consolidato il reddito dell’anno preso come base di calcolo.

3.Modalità di calcolo.

Allo scopo di determinare la contribuzione figurativa, il reddito medio di riferimento andrà moltiplicato per il numero dei giorni di fruizione dell’indennità.

Il reddito medio di riferimento è pari al reddito conseguito nell’anno di riferimento, rapportato al periodo dell’anno non coperto da indennità di maternità (non computando i periodi antecedenti la prima iscrizione alla gestione separata); sarà cioè calcolato dividendo il relativo importo per il numero dei giorni non coperti dall’indennità.
Detto valore medio sarà applicato ad ogni giorno di fruizione dell’indennità. Per i giorni di fruizione dell’indennità che cadono in un anno successivo da quello di riferimento, il reddito medio dovrà essere preventivamente attualizzato all’anno di fruizione, rivalutandolo sulla base dell’indice ISTAT di variazione del costo della vita, secondo i criteri illustrati al punto 3 della circolare n. 56 del 6 marzo 1985

Ai fini dell’accredito della contribuzione, la remunerazione figurativa sarà accreditata mensilmente, per ogni anno su cui essa incide, a seguito del periodo già coperto da contribuzione effettiva, con le modalità stabilite all’articolo 2, comma 29, della legge n. 335/1995 in relazione al noto “principio di cassa” e con eventuale contrazione proporzionale del periodo riconosciuto ai fini del diritto in caso di retribuzione accreditata inferiore al minimale.

Qualora – per il già citato principio di cassa – l’intero anno risulti già coperto da contribuzione effettiva, la contribuzione figurativa per il relativo periodo da coprire andrà sommata, ai soli fini della misura della prestazione, in aggiunta a quella già accreditata.

In ogni caso la copertura contributiva figurativa, spettante ai sensi dei citati articolo 6, del D. M. 12 luglio 2007 e articolo 35, comma 1, del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, non può essere di durata superiore al periodo di assenza per maternità o per congedo parentale per il quale è corrisposta la relativa indennità.

La contribuzione figurativa a copertura dei periodi di astensione dall’attività lavorativa per maternità/paternità e per congedo parentale, per i quali sono corrisposte le relative indennità secondo i principi sopra richiamati, è accreditata d’ufficio sul conto assicurativo dei lavoratori destinatari delle presenti disposizioni.

Allegato 1: Esempi di calcolo della contribuzione figurativa

Nei sottostanti prospetti si espongono, a titolo di esempio, i calcoli da effettuare per l’accredito della contribuzione figurativa, ipotizzando tre diverse fattispecie in relazione sia alla collocazione temporale dei periodi, sia ai redditi di riferimento.
Negli esempi riportati i periodi di congedo di maternità obbligatorio (ordinario) sono stati per semplicità identificati presupponendo la coincidenza della data presunta del parto con quella effettiva.

A) Indennità di maternità con data presunta ed effettiva del parto 1° aprile 2010, astensione obbligatoria dal 1° febbraio 2010 al 1° luglio 2010, reddito assoggettato a contribuzione nel 2010 pari a € 8.000.

anno di riferimento: 2010
giorni indennizzati nel 2010: 151
giorni non indennizzati nel 2010: 365 – 151 = 214
reddito medio di riferimento: 8.000 / 214 = 37,38
minimale di reddito 2010: 14.334
mesi accreditati senza cf nel 2010: 6
remunerazione fig. accreditata: 37,38 * 151 = 5.644
reddito integrato con reddito fig.: 8.000 + 5.644 = 13.644
mesi accreditati con cf nel 2010: 11

B) Indennità di maternità con data presunta ed effettiva del parto 15 marzo 2009, astensione dal 15 gennaio 2009 al 15 giugno 2009, reddito assoggettato a contribuzione nel 2009 pari a 0, nel 2008 pari a € 15.000.

anno di riferimento: 2008
giorni indennizzati nel 2009: 152
giorni non indennizzati nel 2008: 365
reddito medio di riferimento: 15.000 / 365 = 41,10
indice di rivalutazione 2008/2009 1,000
reddito medio di riferimento rivalutato al 2009: 41,10 * 1,0176 = 41,82
minimale di reddito 2009: 14.240
mesi accreditati senza cf nel 2009: 0
remunerazione fig. accreditata: 41,82 * 152 = 6.357
reddito integrato con reddito fig.: 0 + 6.357 = 6.357
mesi accreditati con cf nel 2009: 5

C) Indennità di maternità con data presunta ed effettiva del parto 10 dicembre 2008, astensione dal 10 ottobre 2008 al 10 marzo 2009, reddito assoggettato a contribuzione nel 2008 pari a 10.000.

anno di riferimento: 2008
giorni indennizzati nel 2008: 83
giorni indennizzati nel 2009: 69
giorni non indennizzati nel 2008: 365 – 83 = 282
reddito medio di riferimento (2008): 10.000 / 282 = 35,46
minimale di reddito 2008: 13.819
mesi accreditati senza cf nel 2008: 8
remunerazione figurativa accreditata 2008: 35,46 * 83 = 2.943
reddito integrato con remunerazione figurativa 2008: 10.000 + 2.943 = 12.943
mesi accreditati con cf nel 2008: 11
indice di rivalutazione 2008/2009 1,0176
reddito medio di riferimento rivalutato al 2009: 35,46 * 1,0176 = 36,08
remunerazione figurativa accreditata 2009: 36,08 * 69 = 2.490
reddito integrato con remunerazione figurativa 2009: 0 + 2.490 = 2.490
minimale di reddito 2009: 14.240
mesi accreditati con cf nel 2009: 2